Prestazioni occasionali retribuite con 'buoni lavoro'

D: Sono un consigliere di un'Avis Comunale e rivesto la carica di Tesoriere. Vi scrivo per avere delle informazioni sull'utilizzo dei voucher. Il Consiglio sta valutando l'ipotesi di affidare un incarico temporaneo che vada oltre le normali mansioni ad una nostra associata, che tra l'altro riveste anche una carica sociale, retribuendola con dei voucher. È fattibile questa soluzione ai sensi della Legge 266/91, del D. Lgs. 460/97 e del D.M. 25/05/95? O ci sono altre normative di cui noi siamo all'oscuro?   Risponde Rocco Chiriano, Tesoriere di AVIS Nazionale   Rispondo alle domande partendo dalla definizione di lavoro occasionale di tipo accessorio: è una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto "accessorie", che non sono cioè riconducibili a contratti di lavoro, in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate.   Il pagamento avviene attraverso "buoni lavoro" (Voucher). Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso INAIL. Ci sono vantaggi sia per il committente, sia per il prestatore: il primo può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, il secondo può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.   Ciascun committente non può comunque percepire compensi superiori a 5.000 euro nette, nel corso di un anno solare. Tra coloro che possono impiegare prestatori di lavoro occasionale, vi sono gli Enti senza fini di lucro. Avis può pertanto impiegare prestatori di lavoro occasionale per proprie esigenze, tenendo conto di quanto sopra specificato. Nel caso prospettato dalla Avis Comunale, ovverosia la possibilità di conferire un incarico temporaneo ad una associata che riveste anche una carica sociale, la risposta è negativa perché l'incompatibilità è prevista da una precisa norma di legge. Infatti il comma 3 dell'art. 2 della L.266/91 recita: "La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo …". Come più volte chiarito, non è permesso ai nostri soci avere rapporti di lavoro o patrimoniali con l'Associazione.   Informativa INPS su lavoro occasionale di tipo accessorio