Prestazioni occasionali: chiarimenti sulla base delle nuove norme

I medici e gli infermieri che operano saltuariamente nelle giornate di donazione presso il nostro centro di raccolta possono essere remunerati con i voucher? In alternativa quale metodo può essere usato?   L’adozione del lavoro occasionale risulta particolarmente agevole in termini di costi e adempimenti. Tuttavia, l’esigenza connessa a prestazioni occasionali ed estemporanee è al momento insoddisfatta, stante l’abrogazione integrale della normativa in materia. Si rimane in attesa di legislazione in merito, anche in vista della pubblicazione dei decreti attuativi della Legge di Riforma del Terzo Settore.   Definizione. Si può definire lavoratore che effettua una prestazione occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale. L’evoluzione della normativa. - VOUCHER   L’abolizione dei voucher dal panorama fiscale è stata disciplinata dal decreto legislativo n.25/2017 del 17/03/2017, chiarendo che quelli già acquistati potranno essere utilizzati entro il 31/12/2017. - PRESTAZIONI OCCASIONALI   La disciplina riguardante le prestazioni occasionali è stata introdotta dalla Legge n. 30/2003 (“legge delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”) sfociata in quella che poi è stata denominata “Legge Biagi” ossia il D. Lgs. n. 276/2003 (così come modificato dall’articolo 24 del D.L. n. 201/2011 c.d. “Legge Fornero”). Tale normativa aveva introdotto le prestazioni occasionali, che si caratterizzavano essenzialmente per:  Durata non superiore a 30 giorni con lo stesso committente in un anno solare;  Compenso non superiore a €. 5.000 da ogni committente.   Tale normativa è stata abrogata a partire dal 25 giugno 2015, giorno di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015, ovvero il quarto dei decreti applicativi che fanno parte del cosiddetto “Jobs Act“, la legge delega per la riforma del lavoro. Tra le molte novità di questa riforma si segnala l’abrogazione delle prestazioni occasionali, con le caratteristiche di durata e prestazione sopra indicati. Sulla base di questa novità legislativa, è possibile affermare con ragionevole certezza che l’unica disciplina che da un punto di vista civilistico disciplina le attività svolte in maniera occasionale è quella di cui all’articolo 2222 del codice civile (riguardante il contratto d’opera). Tuttavia questa disciplina si caratterizza per:
  • assenza di vincoli di orario;
  • libertà nella scelta delle modalità tecniche di esecuzione del lavoro da parte del lavoratore;
  • raggiungimento di un risultato;
  • compenso determinato in funzione dell’opera eseguita o del servizio reso e privo pertanto del carattere della periodicità;
  • assunzione del rischio economico da parte del lavoratore;
  • non impiego di mezzi organizzati;
  • unicità e saltuarietà della prestazione: il lavoratore riceve un unico incarico, anche se l’assolvimento del medesimo richiede il compimento di una serie di atti in un certo arco temporale.
Alcune specifiche in merito. 1) Ad oggi, il professionista, al fine di fornire un documento contabile fiscalmente valido potrà rilasciare fattura professionista se non iscritto ad albo, oppure nel caso in cui sia iscritto potrà rilasciare relativa parcella. Si ricorda che tali documenti prevedono l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20% e, in ambito di prestazioni sanitarie, l’esenzione dell’IVA riportando la dicitura all’interno della fattura professionale/notula: “Prestazione sanitaria esente IVA ai sensi dell’art. 10 c. 18 del D.P.R 633/1972”. Ciò è corroborato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate - n. 4 del 28 gennaio 2005 in materia di prestazioni mediche esenti IVA che riprende la pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 23 novembre 2003, in cui è stata prevista l’esenzione per quelle attività laddove la prevalente finalità della prestazione medica è quella di tutelare, mantenere o ristabilire la salute dell’interessato o della collettività. Occorre precisare che la fattura professionista o la parcella dovrà essere emessa solo successivamente al momento in cui il committente ha proceduto al pagamento. 2) Si specifica che l’art. 5 del D.P.R. 633 definisce l’esercizio di arti e professioni per come di seguito (rif. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni):  Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse. Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 - Pagina 11 continuativa di cui all'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nonchè le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Non si considerano altresì effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonchè le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.   3) Ulteriore normativa da tenere in considerazione è il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 sulle Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale all’art. 53 norma incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi. In particolare si ricorda che “i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza” (rif. Comma 7); “Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi” (rif. Comma 9); “L’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato” (rif. Comma 10). Sulla scorta delle evoluzioni sin qui emerse è prevedibile, ed auspicabile, un riordino della legislazione del comparto lavoro entro fine anno. Gruppo di Studio Fondazione Sapientia per Avis Calabria-ONLUS