Borse di studio e imponibilità fiscale

D: Le borse di studio erogate a favore di studenti sono da considerarsi per loro fonte di reddito e quindi imponibili?   R: L'opportunità di aggiudicarsi una borsa di studio, oggi più di ieri, risulta un obiettivo concreto per molti giovani studenti e adulti del mondo universitario. E' bene chiarire, quindi, la natura di imponibilità di contributi ricevuti dall'assegnazione di borse di studio in Italia. Pur essendo le borse di studio, in linea di principio, imponibili per i soggetti fiscalmente residenti nel nostro Paese, ai sensi dell'art.50,co. 1 lett. c, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, perchè equiparate ai redditi di lavoro dipendente, esistono dei casi particolari esenti da tali indicazioni di imponibilità che possono essere così riassunti: a) Ai sensi della'art.6 co.6, L. 30.11.1989, n. 398, esistono delle categorie di borse di studio erogate dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria che risultano esenti da Irpef ed in particolare riguardano borse di studio per: la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione; la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero; i corsi di dottorato di ricerca ed infine le attività di ricerca post-dottorato. Per le sopraindicate ipotesi di borsa di studio si applicano anche le agevolazioni fiscali di cui all'art.4 L. 13.8.1984, n. 476. b) Ai sensi della L.2/12/1991 n. 390 risultano esenti le borse di studio erogate da regioni a statuto ordinario a studenti universitari e quelle erogate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo. c) In base alla D.Lgs. 8/8/1991 n. 257 sono esenti le borse di studio per frequenza di scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia. d) Ai sensi della L.23/11/1998 n. 407 restano esenti le borse di studio per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata così come quelle per orfani e per i figli degli stessi. In base al D.Lgs. 2007 n. 262 risultano esenti le borse di studio per studenti con livelli di eccellenza nell’ambito scolastico ed infine anche quelle erogate dal progetto Socrates per quelle di importo inferiore a €7.745,85 annui. Le borse di studio erogate dalle Regioni per la frequenza di corsi universitari sono considerate esenti da Irpef, così come gli assegni per la collaborazione alla ricerca per dottori di ricerca o laureati con un ricco curriculum scientifico (art. 51, co. 6, L. 27.12.1997, n.447), e le borse di studio per dottorato di ricerca e ricerca post-lauream per ricercatori e professori universitari di ruolo (rif. art.4 L.3.7.1998, N. 210). Risulta, quindi, ragionevole considerare che solo gli importi ricevuti a titolo di borsa di studio dalle Università del nostro Paese e poche altre eccezioni non sono soggetti nè ad obblighi dichiarativi nè soggetti ad Irpef. Per i casi di borse di studio percepite fuori dall'Italia si segue il regime di imponibilità nel Paese di residenza del beneficiario nel caso in cui l'ente che eroga la borsa non abbia sede nello Stato estero di permanenza temporanea del beneficiario (art.20 Mod. Ocse). Si desume, in conclusione, che le somme da chiunque corrisposte a titolo di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante sono imponibili e, quindi, anche quelle erogate dalle nostre Associate AVIS sono da ritenere rilevanti ai fini fiscali.   Rocco Chiriano Presidente Avis regionale Calabria