Bilancio preventivo di una sede Avis

D:Il presidente dei revisori dei conti della nostra sede Avis non ha fatto approvare il bilancio di previsione al direttivo in data 13.12.2013 perché mancava la parte finanziaria. In qualità di Tesoriere, avrei bisogno di una risposta ufficiale di AVIS Nazionale per poter dimostrare che il bilancio preventivo è corretto senza la parte finanziaria. R: In primo luogo, segnalo che la normativa prevista in tema di associazioni di volontariato prevede l'obbligo solo del rendiconto dal quale risultino le entrate conseguite e le uscite sostenute nell'esercizio: si tratta quindi di un bilancio consuntivo, per il quale peraltro la normativa non indica alcuno schema obbligatorio di bilancio. Non vi è quindi, nella normativa vigente, alcun obbligo di redazione del bilancio preventivo.
Per quanto riguarda le strutture avisine, la nostra specifica normativa prevede l'obbligo di predisporre sia il bilancio consuntivo, entro termini varianti tra la fine di febbraio e la fine di maggio a seconda della struttura in questione (comunale, provinciale, regionale e nazionale) sia il bilancio preventivo del successivo esercizio, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Va rilevato che neanche la normativa associativa avisina prevede una forma obbligatoria di bilancio, anche se è auspicabile che il bilancio consuntivo venga redatto in base allo schema predisposto dall'Ordine Nazionale Dottori Commercialisti o comunque secondo le norme previste dal Codice Civile. Analogamente, anche il bilancio preventivo non deve essere redatto secondo una forma obbligatoria. Va però osservato che la finalità del bilancio preventivo è essenzialmente quella di individuare proventi ed oneri prevedibili in funzione delle attività che si ritiene di svolgere nell'anno: tale documento ha quindi una finalità sostanzialmente programmatoria ed autorizzatoria. Da questo punto di vista il bilancio preventivo coincide sicuramente con il conto economico prevedibile per l'esercizio successivo, mentre non ha alcun senso, ai fini programmatori e autorizzatori, l'inclusione anche dello stato patrimoniale, che sarebbe un documento assolutamente privo di un riscontro oggettivamente determinabile. Altro infatti è ipotizzare i costi ed i proventi dell'esercizio, altro è stabilire a quale parte di questi costi e proventi corrisponderà anche, entro l'esercizio, una effettiva uscita o entrata finanziaria. Una conferma in proposito viene dall'art. 11 comma 12 dello statuto Nazionale, che prevede, tra le competenze del Consiglio Nazionale, la variazione tra i capitoli di spesa del bilancio preventivo già approvato o la variazione di nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate. La formulazione adottata, che pare molto simile al bilancio preventivo degli enti locali, non fa alcun riferimento alle eventuali variazioni di componenti di un bilancio finanziario, ma unicamente alle variazioni di entrate e spese e quindi alle componenti di un conto economico. Ritengo quindi che il bilancio preventivo, così come previsto dalle normative avisine, non possa che riferirsi ad uno schema di budget, che contenga i proventi e i costi previsti per l'anno successivo e non debba invece contenere la parte patrimoniale del bilancio di esercizio. Risposta a cura del Tesoriere Nazionale, Giorgio Dulio