Beneficiari del 5 per 1000

La circolare del 10 dicembre 2010 dell'Agenzia delle Entrate, intitolata "Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell'Irpef", elenca le tipologie di enti ammessi a questo beneficio. Secondo alcune interpretazioni di questa circolare, si poteva dedurre l'obbligo della personalità giuridica per ogni beneficiario. A tale proposito, riportiamo un chiarimento del Centro Studi del Coordinamento Regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato della Lombardia.

Con la circolare 56E, l'Agenzia delle entrate ha voluto precisare cosa si intenda per associazioni e fondazioni riconosciute. Si tratta di due categorie di enti ammessi a godere del beneficio del 5 x 1000 (incluse nella macrocategoria chiamata "Enti di volontariato").

Nulla cambia per le altre tipologie di enti ammesse al benefico. Se andiamo a guardare il DPCM 23/04/10, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 Aprile 2010, vediamo che l'articolo 9 definiva quali soggetti potevano accedere al 5 x 1000 nel corso del 2010. Accanto alle organizzazioni di volontariato iscritte al registro, alle associazioni di promozione sociale ecc. si citavano anche le associazioni e fondazioni riconosciute.

Queste sono solo una delle categorie di enti che possono accedere al 5 x 1000.

Art. 9Destinazione del cinque per mille

1. Il contribuente può destinare la quota del cinque per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2009, apponendo la firma in uno dei cinque appositi riquadri che figurano nei modelli di cui all'art. 8, corrispondenti rispettivamente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

La circolare 56E parla unicamente di associazioni e fondazioni riconosciute, perché l'obiettivo è fare chiarezza su quale requisito si intenda con riconoscimento (riconoscimento giuridico). Per le altre categorie di enti ammessi al 5 x 1000 non ci sono problemi di interpretazione (o si è iscritti al registro delle odv o non lo si è; o si è iscritti all'anagrafe unica delle onlus o non lo si è ecc..).

Sono invece sorti dubbi su cosa si intenda con riconoscimento, visto che associazioni e fondazioni riconosciute sono una delle categorie di enti ammessi. L'agenzia delle entrate ha pensato di pubblicare una circolare indicando che nella norma istitutiva del 5 x 1000 quando si parla di riconoscimento ci si riferisce unicamente al riconoscimento giuridico e non ad altro.

Quindi gli enti che chiedono di partecipare al 5 x 1000 in quanto associazioni e fondazioni riconosciute devono avere il riconoscimento giuridico. Gli enti senza riconoscimento giuridico possono partecipare al riparto del 5 x 1000 se rientrano in una delle altre categorie indicate (organizzazioni di volontariato iscritte agli omonimi registri, organizzazioni iscritte all'anagrafe unica delle Onlus ecc.)