Amministratore: sfiducia, sostituzione e contanti in cassa

D: In caso di dimissioni dell'Amministratore (Tesoriere), questi può essere sostituito dal Presidente in carica? E può essere nominato Tesoriere un'altro consigliere ma mantenendo solo per il Presidente la firma in banca? Premesso che la nostra sede paga tutto tramite assegni o bonifici quando la spesa è superiore ai 1000.00 euro, quanto può tenere in cassa il Tesoriere a fronte di spese non superiori a euro 300? Questito posto da una sede Avis comunale   R: Il Consiglio direttivo comunale può far coincidere la figura del Tesoriere con quella del Segretario. Non riterrei invece opportuno che il Presidente sia anche Tesoriere. La firma in banca può invece essere lasciata oltre che al Tesoriere anche ad altre persone, stabilendo le modalità di utilizzo della firma (congiunta, disgiunta, per quali operazioni). Per quanto riguarda la giacenza di contanti in cassa, non esiste un limite: basta il buon senso, evitando di tenere in cassa somme sproporzionate rispetto alle normali esigenze di pagamento in contanti.   D: Per quali gravi motivi il Tesoriere/Amministratore può essere sfiduciato?Quesito posto da un consigliere di Avis comunale   R:Poiché il Tesoriere, come gli altri membri del Consiglio, è nominato dal Consiglio stesso, qualora sia venuta meno, per qualunque motivo, la fiducia del Consiglio nel Tesoriere, questi può essere revocato senza particolari motivazioni. Ovviamente la sfiducia può a maggior motivo essere votata in caso di gravi irregolarità commesse dal Tesoriere nel compimento della sua attività.   Giorgio Dulio, Tesoriere AVIS NAZIONALE